PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, la parola: «anche» è soppressa.

Art. 2.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Tra i sistemi e i mezzi di controllo e di vigilanza di cui al comma 2 le regioni attivano prioritariamente l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio satellitare, nei tempi e secondo le modalità stabilite al comma 2-ter.
      2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i tempi e le modalità di attuazione e di coordinamento degli interventi di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi da effettuare attraverso sistemi di monitoraggio satellitare, nonché i limiti e le possibilità di utilizzo del medesimo sistema ai fini dell'accertamento delle responsabilità dei reati di cui all'articolo 423-bis del codice penale».

Art. 3.

      1. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, deve essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

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Art. 4.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.